Art. 30.
(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile).

      1. Al fine di consentire la concertazione con i soggetti associativi interessati alle tematiche e alle questioni riguardanti la produzione biologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un comitato

 

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consultivo per le produzioni biologiche.
      2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da dodici membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tre in rappresentanza delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sei in rappresentanza delle organizzazioni di categoria e delle associazioni interessate alla produzione biologica.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 1.
      4. Il comitato di cui al comma 1 può costituire, anche facendo ricorso ad esperti esterni ad esso, gruppi di lavoro per sviluppare specifiche tematiche di interesse del settore della produzione biologica.